AVVISO ALLA CLIENTELA
NOVITA' IN MATERIA DI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO
L'articolo 2 comma 4 del Decreto Legge n. 201 del 2011 ha modificato l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore". In particolare, ne consegue che dal 06/12/2011:
Trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito e di titoli di credito al portatore
Il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali e di titoli di credito al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane SpA e istituti di moneta elettronica.
Assegni bancari e postali
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di NON TRASFERIBILITA'.
Assegni Circolari
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "NON TRASFERIBILITA'". Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di NON TRASFERIBILITA' (pagando l'imposta di bollo pari ad euro 1,50 per ciascun modulo di assegno).
Libretti di deposito al portatore
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o superiore a 1.000 euro alla data di entrata in vigore del presente decreto (06 dicembre 2011) sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.
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